Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 19/08/1996

2.1.2 Scelta dell'area In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attività in essi svolte.

2.1.3 Accesso all'area Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:

-larghezza: 3,5 m;

-altezza libera: 4 m;

-raggio di volta: 13 m;

-pendenza: non superiore al 10%;

-resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico. Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano. Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

2.1.4 Ubicazione ai piani interrati I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra 7,5 m e -10 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici.

2.2 Separazioni - Comunicazioni

2.2.1 Generalità I teatri di capienza superiore a 2.000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a). I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni. In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purchè ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.

2.2.2 Complessi multisala E' consentito che

a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b),

d), e), f), siano serviti da un unico atrio purchè separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti

b) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a

1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a)

c) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:

-siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;

-non comunichino tra loro direttamente;

-siano provvisti di vie di uscita indipendenti;

-la capienza complessiva non superi i 1.000 spettatori;

-la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;

-i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;

-la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.

2.2.3 Comunicazioni con altre attività E' consentito che

a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), purchè pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60

b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a), salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90

c) i locali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino con le attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, purchè pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente lettera

a)

d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a)

e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale giuochi, purchè pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).

2.2.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, nonchè l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purchè resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori. Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni

a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico

b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200

c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 , l'area di pertinenza dovrà essere protetta con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

2.3 Strutture e materiali

2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, ecc.). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/1961, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori: Altezza antincendio dell'edificio R REI - fino a 12 m 60 60 - superiore a 12 m e fino a 24 m 90 90 - superiore a 24 m 120 90 I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed at testati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono ap plicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi. 2.3.2 Reazione al fuoco dei materiali Le caratteristiche di rea zione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM

e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonchè di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco

h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (s.o. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984)

i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonchè delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM

l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992)

m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento può essere consentito purchè stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0

n) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni

o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purchè di classe 1 di reazione al fuoco

p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

 

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